Art. 3.
(Elezioni primarie).

      1. Per la designazione dei candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica i partiti politici possono promuovere elezioni primarie a scrutinio segreto da svolgere almeno quattro mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a due mesi.
      2. I partiti politici che in sede di deposito del contrassegno forniscono una documentazione relativa all'avvenuta effettuazione delle elezioni primarie di cui al comma 1 e alla corrispondenza tra i risultati delle medesime elezioni primarie e l'ordine di lista, nel rispetto delle disposizioni relative alla successione dei generi nella lista previste dall'articolo 18-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 4, della presente legge, e dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 533 del 1993, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 4, lettera a), della presente legge, possono richiedere l'inserimento nella scheda elettorale, a fianco del relativo contrassegno, della seguente dizione: «Lista composta con metodo democratico sulla base di elezioni primarie».
      3. Per i partiti politici che non provvedono allo svolgimento di elezioni primarie ai sensi del presente articolo, il rim- borso

 

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delle spese elettorali calcolato rispetto ai voti validi ottenuti cui avrebbero diritto ai sensi della legislazione vigente in materia è dimezzato.